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  Certificati Verdi
 

 

I Certificati Verdi
 
 
Bruno Pagamici
 
La finanziaria 2008 ha introdotto una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I certificati verdi (regolamentati daicommi da 143 a 157 dell’art. 2, della legge 244/07), delineano un nuovo istituto agevolativo per le concessione di contributi pubblici a fronte di determinati investimenti finalizzati alla tutela ambientale ed al risparmio energetico. Il legislatore della Manovra 2008 ha voluto dettare una nuova disciplina sia per gli impianti nuovi (ossia entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007), sia per quelli esistenti (ossia entrati in esercizio alla data del 31 dicembre 2007).
In particolare, il comma 143 prevede che le nuove regole sugli incentivi alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevista dai commi da 144 a 154, si applichi agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento.
Gli incentivi riguardano anche gli impianti misti (ovvero gli impianti che utilizzano sia fonti rinnovabili che non rinnovabili) limitatamente alla quota di produzione imputabile alle fonti rinnovabili, secondo le modalità di calcolo da definirem entro novanta giorni, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
Nello specifico, i commi 144 e 145 prevedono due meccanismi alternativi di incentivazione:
a) i certificati verdi;
b) la tariffa fissa omnicomprensiva.
Il comma 144, concernente gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 MW, prevede unicamente il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni.
Il comma 145, riguardante invece gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, prevede l'incentivazione mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni o, in alternativa, su richiesta del produttore, mediante una tariffa fissa (variabile a seconda della fonte utilizzata, come riportato nella tabella 2), per un periodo di 15 anni (tariffa variabile ogni tre anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l'effetto incentivante).
In entrambi i casi è fatta salva la normativa vigente (che deve quindi considerarsi "speciale") in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure filiere corte.
Il comma 146 prevede che la quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale (ai sensi dell'articolo 11, ai commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 79/1999), sia incrementata di 0.75 punta percentuali (e non di 0.35 punti annuali, come attualmente previsto dall'art. 4 c.1, del decreto legislativo 387/03).

LA NASCITA DEI CERTIFICATI VERDI
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La direttiva 2001/77/Ce ha previsto per ogni Stato membro gli obiettivi da raggiungere nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, per l'Italia l'obiettivo da raggiungere entro il 2010 è fissato al 25% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
La direttiva 2001/77/Ce è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 che ha ulteriormente alzato l'obbligo, fissato al 2% dell'art. 11 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di immettere nella rete nazionale una quota di energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili ed ha definito nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti medesime. In particolare, è stato previsto un incremento pari annualmente a 0.35 punti percentuali, a decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, della quota minima di energia da fonti non rinnovabili che gli importatori o produttori di energia da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo  di immettere sul mercato.
I certificati verdi costituiscono lo strumento di incentivazione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, definito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999. Tale decreto legislativo, con il quale è stato previsto il superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip6, ha recepito la direttiva 96/92/Ce sul mercato interno dell'energia elettrica, ed è stato perfezionato con i successivi decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002.
 
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